Allegato: “B” al n. 16136 di repertorio e n. 5553 di raccolta
È costituito, ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile, un consorzio volontario tra imprese ed enti operanti nel settore del caffè denominato “CONSORZIO DI TUTELA DEL CAFFÈ ESPRESSO ITALIANO TRADIZIONALE”
Il Consorzio è retto dalle norme del Codice Civile, da tutte le leggi speciali riguardanti la materia e dalle disposizioni del presente Statuto.
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
La durata del Consorzio potrà essere prorogata o il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto per deliberazione dell’Assemblea dei Consorziati, con deliberazione presa con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati medesimi.
Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Treviso (TV).
Si stabilisce che la sede legale del Consorzio dovrà essere sempre in Provincia di Treviso e l’eventuale trasferimento fuori dalla Provincia di Treviso potrà essere effettuata con deliberazione dell’Assemblea dei Consorziati presa con il voto unanime dei Consorziati presenti.
La sede del Consorzio sopra stabilita costituisce l’ufficio ai sensi dell’art. 2612 del Codice Civile con conseguente Iscrizione del Consorzio, nei termini ivi stabiliti, presso il Registro delle Imprese.
Il Consorzio, che non ha scopo di lucro diretto o indiretto, ha per oggetto principale la promozione, la valorizzazione e la tutela del caffè espresso italiano tradizionale presso gli operatori del settore e presso i consumatori, principalmente mediante la richiesta per ottenere il riconoscimento da parte dell’Unesco del caffè espresso italiano tradizionale quale patrimonio immateriale dell’umanità.
Il Consorzio potrà quindi effettuare tutte le attività finalizzate allo scopo consortile quali, a titolo meramente esemplificativo:
Il Consorzio potrà avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze di Legge, sia di quelle disposte dalla U.E., che dallo Stato, da Regioni e da Enti Locali, nonché di finanziamenti e contributi disposti da Organismi pubblici e/o privati.
Il Consorzio è aperto all’adesione di altri imprenditori o enti, il cui ingresso non costituisce modifica del contratto.
Possono entrare a far parte del Consorzio le imprese e gli enti del settore del caffè, quali torrefattori, produttori di caffè e di macchine per il caffè e di altre attrezzature inerenti alla produzione od erogazione del caffè che condividano lo scopo consortile ed abbiamo la sede e la produzione in Italia.
Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.
I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Nella domanda dovranno dichiarare di aderire allo scopo consortile, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e di accettarle integralmente.
L’accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. Il rifiuto della domanda di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa. Il nuovo consorziato, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell’accoglimento della sua domanda, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile e il contributo annuale relativo all’anno in corso alla data di accoglimento della domanda di ammissione, nella misura e secondo le modalità previste nel successivo articolo 8.
Il Consorzio non risponderà in nessun caso per le obbligazioni dei propri soci, sia che esse siano sorte prima sia dopo la data di costituzione del Consorzio.
Il Consorziato potrà recedere dal Consorzio dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi interi prima della fine di ciascun anno solare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso diverrà efficace a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla ricezione della suddetta comunicazione.
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del consorziato che:
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza degli aventi diritto al voto e deve essere notificata al consorziato entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del Presidente del Consiglio Direttivo.
In caso di recesso o di esclusione, il consorziato non ha diritto a rimborsi, risarcimenti o indennizzi a nessun titolo, ragione o causa.
Qualsiasi responsabilità e/o onere derivanti al Consorzio da inadempimento contrattuale, nei contratti tra il Consorzio stesso ed i fornitori e/o i terzi, causato dal recesso o esclusione di un consorziato, saranno a carico di quest’ultimo.
Il Fondo Consortile è inizialmente fissato in complessivi Euro 38.500,00 corrispondenti alla somma dei contributi iniziali dei consorziati fondatori del Consorzio.
La quota di partecipazione di ciascun consorziato è espressa da un contributo iniziale al fondo consortile stabilito nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun consorziato.
Per favorire l’ingresso degli Enti operanti nel settore del caffè, gli stessi potranno aderire con una quota inferiore, per ora quantificata in Euro 1.000,00 (mille/00).
Si precisa che i relativi associati non potranno utilizzare in via autonoma la dicitura “Espresso Italiano Tradizionale” se non aderiranno al Consorzio in forma diretta.
Per i nuovi consorziati il contributo iniziale può essere annualmente adeguato dal Consiglio Direttivo nella misura massima dell’8% (otto per cento). Un adeguamento in misura superiore deve essere deliberato dall’Assemblea. Il contributo iniziale deve essere versato a richiesta del Consiglio Direttivo. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del Consorzio, mediante un contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo potrà deliberare altresì contributi straordinari qualora il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.
Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l’esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia beneficiato.
Sono organi del Consorzio:
L’Assemblea è costituita da tutti i Consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.
L’Assemblea dei consorziati si riunisce mediante convocazione scritta del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente ovvero, qualora quest’ultimo sia impedito, dal Consigliere più anziano di età. La convocazione avverrà con lettera, consegnata anche a mano con firma di ricevimento, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatta pervenire almeno otto giorni prima dell’assemblea ai consorziati al domicilio risultante dal libro dei consorziati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato e che risultino espressamente dal libro dei consorziati, fermo restando che quelli tra i consorziati che non intendono indicare un’utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l’indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera raccomandata, A.R. o consegnata direttamente a mano).
L’Assemblea dei consorziati sarà convocata almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 2615 bis del Codice Civile, ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente ovvero il Consigliere più anziano di età, lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta esplicita domanda da parte di almeno il 40% (quaranta per cento) dei consorziati aventi diritto al voto.
Pur mancando la suddetta convocazione l’Assemblea dei consorziati è validamente costituita qualora sia presente la totalità dei membri rappresentati dei consorziati.
L’assemblea può tenersi anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell’assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l’assemblea).
Qualora nell’ora prevista per l’inizio dell’assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, l’assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in audio-videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell’assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell’assemblea, ovvero dal notaio, quale prova della presenza dei consorziati, dell’andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.
L’Assemblea è competente a:
Per quanto non previsto nel presente articolo all’Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l’Assemblea delle società a responsabilità limitata.
Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di 11 (undici) membri, tutti eletti dall’Assemblea che ne determina il numero e la loro durata in carica, tra i quali l’Assemblea designa il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio. Possono essere eletti Consiglieri, Presidente e Vicepresidente del Consorzio anche soggetti non consorziati.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.
È facoltà dell’Assemblea dei consorziati revocare i Consiglieri dalla loro carica con voto favorevole della maggioranza dei consorziati medesimi.
Il Consiglio Direttivo è competente a:
La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, da spedire non meno di cinque giorni prima dell’adunanza. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica se regolarmente convocate; sono altresì valide, anche in difetto delle formalità di convocazione, quando vi intervengano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto un verbale, che deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale del Consorzio.
Egli è competente a:
In caso d’assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri competono al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
Il Presidente può nominare un Segretario, il quale potrà essere scelto anche tra soggetti estranei al Consorzio, stabilendone il compenso.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee e provvede alla relativa verbalizzazione. Provvede a tutti gli adempimenti di segreteria ed amministrativi. Può assumere particolari funzioni su delega del Presidente.
È facoltà dell’Assemblea nominare il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
I Revisori durano in carica tre esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L’Assemblea che nomina il Collegio ne designa anche il Presidente. Il Collegio dei Revisori ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita il controllo contabile sul Consorzio.
L’eventuale compenso da corrispondente al Collegio dei Revisori verrà stabilito dall’Assemblea al momento della sua nomina.
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporrà il relativo bilancio dell’esercizio da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori, se istituito, e alla approvazione dell’Assemblea dei Consorziati entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese a norma dell’art. 2615 bis del Codice Civile.
Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà alla data del 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).
L’eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato all’incremento del fondo consortile.
Per le modifiche del presente Statuto l’Assemblea delibera con la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l’Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Le eventuali controversie insorgenti tra le parti circa l’interpretazione e l’attuazione del presente statuto, ad eccezione di quelle relative alla determinazione delle quote e di quelle controversie che per Legge sono riservate alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria e non possono compromettersi e comunque quelle per cui la Legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite alla decisione di un unico arbitro da nominarsi dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso e che opererà in conformità al regolamento di Curia Mercatorum di Treviso. Letto, confermato e sottoscritto
F.TO GIORGIO CABALLINI DI SASSOFERRATO
F.TO ANNA FAVARATO NOTAIO
f.to Sergio Goppion
f.to Renza Lazzarin
f.to Fornasier Tonino
f.to Alessandro Bianchin
f.to Martino Zanetti
f.to Mauro Baroni
f.to Giorgio Caballini di Sassoferrato
f.to Ida Di Leo
f.to Alberto Cagliari
f.to Barbara Chiassai
f.to Elisa Toppano
f.to Luigi Morello
f.to Giovanni Mazzer
f.to Salvatore Costantino notaio